Il Ministero britannico – Department for Environment, Food & Rural Affairs – DEFRA, ha confermato che a partire dal 1° gennaio 2024, il vino importato e commercializzato in Inghilterra dovrà riportare in etichetta il nome e l’indirizzo di un’azienda (FBO o OSA) che abbia sede nel Regno Unito, nelle Isole del Canale o nell’Isola di Man o quelli dell’importatore laddove l’OSA non abbia una sede fisica nel Regno Unito, nelle Isole del Canale o nell’Isola di Man. Per i vini etichettati con il nome e l’indirizzo di un importatore non sarà necessario utilizzare le parole “importatore” o “importato da.
Nelle linee guida pubblicate al seguente link Importing, selling and labelling wine viene chiarito che “Non è necessario rietichettare il vino se si verifica una delle seguenti condizioni:
a. è già stato etichettato e si trova in fase di invecchiamento;
b. è stato già immesso nella filiera;
c. è stato immesso sul mercato prima del 1° gennaio 2024”.
Le stesse prescrizioni riguardano i vini commercializzati in Inghilterra anche se provenienti da Galles e Scozia, mentre per l’Irlanda del Nord, come già detto, restano in vigore le norme UE.
Viene, infine, precisato che tutte le aziende che si occupano di distribuzione o fornitura di alimenti e bevande devono registrarsi come OSA presso i registri della Corona Britannica, sia che vendano da casa, da un’unità mobile come un furgone, in locali temporanei come una bancarella o un negozio pop-up, online, o semplicemente operino da un ufficio e siano prive di locali per lo stoccaggio degli alimenti. Ove l’attività di commercializzazione di prodotti alimentari e bevande operasse in più sedi, ciascuna sede dovrà essere registrata presso l’autorità locale territorialmente competente.
Per i prodotti da agricoltura biologica commercializzati sul mercato britannico, la nuova normativa non permetterà di utilizzare dal 1° gennaio 2024 le vecchie etichette con i riferimenti alla UE. In particolare, diventa inderogabile apporre in etichetta le seguenti diciture:
a. UK agriculture – se gli ingredienti agricoli sono prodotti nel Regno Unito;
b. UK or non-UK agriculture – se l’alimento è prodotto utilizzando una miscela di ingredienti agricoli coltivati nel Regno Unito e al di fuori del Regno Unito;
c. Non-UK agriculture – se gli ingredienti agricoli sono prodotti al di fuori del Regno Unito;
Dovrebbe essere invece confermata l’equivalenza dei due sistemi di produzione biologica, UE e UK, anche oltre la scadenza precedentemente fissata al 31 dicembre 2023.
In vista dell’entrata in vigore della nuova regolamentazione, sui nuovi requisiti di etichettatura, vi è da un lato la necessità di avere la certezza di poter continuare a smaltire le giacenze di prodotti già etichettati senza il rischio che vengano bloccati in dogana a partire dal 1 gennaio 2024, e dall’altro la preoccupazione di dover produrre etichette differenti a seconda dell’importatore che di volta in volta sarà utilizzato sul mercato britannico.
In attesa di ricevere chiarimenti ufficiali al riguardo, si segnala che la normativa generale vigente (cui fanno riferimento le linee guida del DEFRA) prevede che, in caso di presunte irregolarità riscontrate riguardo alle prescrizioni in materia di etichettatura, il funzionario ispettivo emetta in primis un avviso di miglioramento (“notice of improvement”), a meno che non si tratti di violazioni riguardanti la quantità netta e gli allergeni. In tale sorta di diffida, sono annottati il tipo di irregolarità riscontrata, il requisito di legge violato, e tempi e modi per porvi rimedio, senza che ciò impedisca di norma al prodotto di entrare nel mercato britannico.