In data 8 agosto 2023, è stato pubblicato sulla gazzetta dell’UE, il Regolamento delegato 2023/1606.Come anticipato da Unione Italiana Vini, il Regolamento delegato prevede talune regole in materia di indicazione degli ingredienti dei prodotti vitivinicoli, il cui obbligo entrerà in vigore a partire dall’8 dicembre 2023.Di seguito, le disposizioni specifiche introdotte dal Regolamento delegato:
- Utilizzo facoltativo del termine “uve”: il termine “uve” può essere indicato nella lista degli ingredienti, anche in sostituzione dell’indicazione del mosto di uva.
- Utilizzo del termine “mosto di uve concentrato”: il termine “mosto di uve concentrato” può essere utilizzato anche per indicare l’espressione “mosto di uve concentrato rettificato”.
- Sostanze enologiche da indicare in etichetta: l’elenco degli ingredienti deve includere gli additivi utilizzati nel processo produttivo e i coadiuvanti tecnologici che possono causare allergie e intolleranze (mentre, come regola generale, tutti gli altri coadiuvanti tecnologici possono non essere indicati). L’elenco completo dei composti enologici da indicare in etichetta è indicato all’allegato I, parte A, tabella 2, del Reg. delegato 2019/934 che contiene, altresì, i termini per designarli e le sigle alfanumeriche (c.d. “numeri E”) che possono essere utilizzate in alternativa.
- Allergeni: i termini riguardanti le sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze restano quelli stabiliti dall’art. 41 del Reg. 2019/33 (solfiti, le uova e i prodotti a base di uova, il latte e i prodotti a base di latte).
- Flessibilità sull’indicazione dei regolatori di acidità e degli agenti stabilizzanti: gli additivi appartenenti alle categorie “regolatori dell’acidità” e “agenti stabilizzanti” che sono simili o reciprocamente sostituibili possono essere indicati utilizzando l’espressione “contiene… e/o” seguita da un massimo di tre additivi, se almeno uno di essi è presente nel prodotto finale.
- Gas di imballaggio: l’indicazione degli additivi che rientrano nella categoria “gas di imballaggio” (anidride carbonica, argo e azoto) può essere sostituita dalle espressioni “Imbottigliato in atmosfera protettiva” o “Può essere imbottigliato in atmosfera protettiva”.
- Indicazione dello sciroppo zuccherino e dello sciroppo di dosaggio: le espressioni “sciroppo zuccherino” e “sciroppo di dosaggio” possono essere indicate da sole o accompagnate tra parentesi dall’elenco dei loro componenti, di cui all’allegato II del regolamento delegato (UE) 2019/934.
Eliminazione obbligo utilizzo c.d. “caspulone” per i vini spumanti
Il Regolamento elimina l’obbligo dell’utilizzo della lamina (c.d. “capsulone”) per i vini spumanti, i vini spumanti di qualità e i vini spumanti di qualità del tipo aromatico.
Documenti di accompagnamento
Il Regolamento delegato, esclusivamente nella parte dei “considerando” (considerando n. 20), indica che la lista degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale, in quanto elementi obbligatori, diventano parte integrante della descrizione del prodotto nei documenti di accompagnamento, sia per i vini sfusi che per i vini imbottigliati. Tale disposizione è in fase di approfondimento con la Commissione Europea e con l’ICQRF, in particolare sui seguenti punti:
a. Al fine della comunicazione della lista degli ingredienti per gli scambi intrafiliera, in aggiunta al documento di accompagnamento, dovrebbe essere consentito poter utilizzare anche altri documenti per dettagliare le informazioni relative agli ingredienti di uno specifico prodotto, come previsto dalla norma orizzontale Reg. 1169/2011.
b. Per quanto riguarda la dichiarazione nutrizionale, nonostante il Regolamento delegato indichi anche questo elemento come obbligatorio nei documenti di accompagnamento per i vini sfusi, si ritiene che questo valore debba essere calcolato dall’imbottigliatore, in quanto, il valore energetico può cambiare in funzione delle operazioni enologiche pre-imbottigliamento.
c. Non dovrebbe essere resa obbligatoria l’indicazione della lista degli ingredienti nei documenti di accompagnamento per i prodotti destinati al “cliente finale” del prodotto confezionato/imbottigliato.
Prossimi sviluppi
Sono in corso di valutazione talune richieste di chiarimento con la Commissione Europea e con le autorità nazionali (sintetizzate nel documento in allegato) che Unione Italiana Vini continuerà a sollecitare nelle prossime settimane.