Lo scorso 30 giugno, l’Unione Europea e la Nuova Zelanda hanno trovato l’intesa sull’accordo di libero scambio.
Recentemente sono stati pubblicati sul sito della Commissione, i testi dell’accordo: EU-New Zealand: Text of the agreement (europa.eu)
È stato previsto uno specifico allegato relativo al vino (Annex 9)
Eliminazione dei dazi all’importazione
Attualmente, il dazio all’importazione di vino (nello specifico di tutti i prodotti con NC 2204) tra UE e NZ è fissato al 5%.
Tutti i dazi saranno eliminati all’entrata in vigore dell’accordo, presumibilmente non prima del 2024.
Pratiche enologiche
Entrambe le parti permettono l’importazione di prodotti vitivinicoli secondo le pratiche enologiche autorizzate da leggi e regolamenti menzionati nelle rispettive appendici, nella misura in cui sono raccomandate e pubblicate dall’OIV, in particolare:
- L’Unione si impegna a rispettare la normativa vigente neozelandese in materia, Wine act 2003 e Australia New Zealand Food Standards Code.
- La Nuova Zelanda è tenuta a rispettare i regolamenti (UE) n. 1308/2013 e 2019/934.
Tuttavia, il vino dell’UE prodotto utilizzando mannoproteine del lievito o ferrocianuro di potassio può essere importato in Nuova Zelanda a condizione che tale vino soddisfi i limiti prescritti stabiliti nell’Australia New Zealand Food Standards Code, purché i limiti differiscano dalle raccomandazioni stabilite dall’OIV.
In caso di eventuali modifiche o necessità di chiarimenti dell’accordo, le parti avranno la possibilità di interloquire mediante il Comitato Vino, organo ad hoc previsto dal trattato.
Etichettatura
All’articolo X.6 e ss., vengono richiamati i principi generali delle informazioni sugli alimenti.
L’accordo stabilisce gli elementi minimi obbligatori dell’etichetta: a) il nome del prodotto; b) il titolo alcolometrico (ABV, alcohol by volume); c) numero del lotto.
È previsto, inoltre, l’elenco delle informazioni facoltative, in particolare le varietà dell’uva e la percentuale della medesima all’interno del prodotto finale.
L’allegato consente l’apposizione di informazioni obbligatorie su un’etichetta supplementare (sticker) apposta sulla bottiglia.
Infine, il sistema di certificazione è stato semplificato.
L’Unione autorizzerà l’importazione di prodotti neozelandesi in conformità con il documento VI-1.
I metodi di analisi consigliati sono quelli dell’OIV – Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino – dal momento che entrambe le parti sono membri dell’organizzazione. In mancanza di uno metodo OIV, i produttori possono utilizzare altri metodi conformi agli standard ISO.
Indicazione Geografiche
Sono 2146 i nomi che fanno parte della lista di prodotti europei protetti nell’accordo e 23 le DOP/IGP NZ protette nell’UE.
Si tratta di un risultato importante anche per l’Italia che, con 658 I.G. è lo Stato Membro con più nomi protetti.
L’argomento più dibattuto, nel corso dell’accordo, è stato la tutela del nome “Prosecco”.
L’esito dell’accordo ha, infatti, portato alla protezione del nome, con la previsione di una fase transitoria di cinque anni dall’entrata in vigore, nella quale il nome potrà essere utilizzato anche dai produttori NZ che avevano già utilizzato il termine prima dell’entrata in vigore dell’accordo.
Inoltre, in caso di utilizzo del nome “Prosecco” da parte dei produttori NZ, è obbligatoria una chiara evidenziazione dell’indicazione di provenienza del vino.
Sviluppo e sostenibilità
Un tema più volte richiamato all’interno dell’accordo è quello della sostenibilità. In effetti, si tratta del primo accordo che recepisce le linee programmatiche proposte sia dalle Nazioni Unite che dall’Unione Europea, in materia di sviluppo sostenibile.
Text-of-the-EU-New-Zealand-trade-agreement-GI-Annex
Text-of-the-EU-New-Zealand-trade-agreement-Wine-an-spirits-annex
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