L’agenzia per le erogazioni in agricoltura – Agea ha reso note le istruzioni applicative generali per la presentazione e la compilazione delle dichiarazioni obbligatorie di vendemmia e di produzione vitivinicola.
Termini di presentazione
- Le dichiarazioni di vendemmia devono essere presentate entro il 15 novembre.
- Le dichiarazioni di produzione vinicola devono essere presentate entro il 15 dicembre indicando i prodotti della vinificazione detenuti in cantina con riferimento al 30 novembre; la rettifica dei dati della produzione vino entro il 15 dicembre.
- I produttori che effettuano la raccolta e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie e i produttori che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie possono presentare le dichiarazioni di produzione entro il 15 novembre con la possibilità di rettificare soltanto i dati della produzione vino entro il 15 dicembre.
Ambito territoriale delle dichiarazioni
- Dichiarazione di vendemmia: è compilata con riferimento alla Regione o Prov autonoma nel cui territorio sono ubicati i vigneti. Nel caso i vigneti si estendano sul territorio di più Regioni o Prov autonome, la dichiarazione di produzione è presentata presso entrambe le amministrazioni;
- Dichiarazione di produzione: compilata con riferimento alla Regione o Prov autonoma dove sono ubicati gli impianti di vinificazione;
- Dichiarazione vitivinicola (vendemmia e produzione vino e/o mosto) va compilata una sola dichiarazione se vigneti e impianti sono ubicati nella medesima Regione o Prov autonoma. Se vigneti e impianti sono in regione o Prov autonoma diverse, va presentata una dichiarazione per ciascuna Regione o Prov autonoma.
Precompilazione tramite Registro di cantina, in modalità online e webservice
La dichiarazione di produzione vino e mosti può essere precompilata in modalità online utilizzando direttamente i dati presenti nei registri di cantina alla data del 30 novembre, mediante il sistema di interscambio del SIAN e degli altri organismi pagatori e in modalità webservice, per coloro che non devono riempire i quadri della dichiarazione di raccolta uve, ma solamente quelli della produzione di vini e mosti (ovvero i produttori che effettuano la vinificazione esclusivamente con uve e/o mosti acquistati)
Un apposito documento tecnico sarà reso disponibile nell’area pubblica del portale AGEA e sul sito mipaaf.sian.it dove saranno riportate tutte le informazioni tecniche per la gestione dei servizi web-service predisposti per la compilazione sul sistema SIAN; analoga documentazione sarà predisposta per i sistemi di altri OP.
La dichiarazione da registro è facoltativa e, le operazioni che incidono sulla produzione e quindi sulla dichiarazione di produzione dovranno essere inserite nel registro entro il 30 novembre.
Dichiarazione preventiva
È utilizzata per rivendicare la produzione di particolari tipologie di vini DO/IG che devono essere commercializzati prima della data di presentazione della dichiarazione di vendemmia e produzione.
I produttori interessati dovranno presentare il modello debitamente compilato alla competente struttura di controllo incaricata.
Rettifica per Ravvedimento Operoso
Dopo la SCADENZA del termine di presentazione delle dichiarazioni, e solo fino alla data del 15 marzo dell’anno successivo alla vendemmia, sarà attiva la funzionalità inerente alla possibilità di operare rettifiche alle dichiarazioni, consentita per le correzioni di errori ed indicazioni inesatte non essenziali ai fini della quantificazione e qualificazione del prodotto.
Rettifica per Diffida dell’O.d.C.
La possibilità di rettificare la dichiarazione trova applicazione anche nel caso in cui le Autorità di Controllo procedano all’accertamento delle violazioni di cui all’art. 78 della Legge n. 238 e alla successiva diffida, in conformità con l’art. 1, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014 n. 91, convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 116.
Controlli delle superfici a vigneto
La dichiarazione di vendemmia e la dichiarazione preventiva vengono sottoposte ad un controllo di corrispondenza della superficie di origine delle uve vendemmiate rispetto alle informazioni presenti nel fascicolo aziendale e dei requisiti stabiliti dal disciplinare di produzione, nel caso di produzioni DO e/o IG.
In particolare, la superficie di origine delle uve deve risultare minore o uguale della superficie a vigneto da uve da vino che risulta nel corrispondente fascicolo aziendale e tutti i parametri di resa e di composizione varietale previsti dai disciplinari di produzione DO/IG devono risultare applicati.
Si precisa che il valore di superficie che viene considerato quale valore in dichiarazione è la superficie misurata sul Sistema Informativo Geografico (GIS).
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