E’ stata pubblicata sul sito di AGEA la circolare n. 54199 del 2 agosto 2021 , con le Istruzioni Operative per l’accesso alla misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione per la campagna 2021/2022.
Entro il 20 giugno 2022 si possono presentare all’OP Agea Ufficio Domanda unica e OCM una o più domande di aiuto in relazione ai quantitativi di alcool per i quali l’aiuto è richiesto.
Il quantitativo richiesto entro il 20 giugno non dovrà essere inferiore all’80% delle stime presunte di produzione. Nel caso di presentazione di più domande, la sommatoria dei rispettivi quantitativi di alcool per i quali l’aiuto è richiesto, non dovrà essere inferiore all’80% delle stime presunte di produzione. Al riguardo, nella domanda stessa, il distillatore dovrà specificare se sarà presentata una ulteriore domanda per i quantitativi di fecce e vinacce, introdotte in distilleria e non distillate alla data del 20 giugno 2022, nonché i quantitativi di alcool grezzo che saranno presumibilmente prodotti entro la data del 31 luglio 2022. Detta ulteriore domanda dovrà essere prodotta entro e non oltre il 10 agosto 2022.
L’alcool ottenuto dalla distillazione dei sottoprodotti deve avere un titolo alcolometrico pari o superiore al 92% vol. da utilizzare esclusivamente per fini industriali o energetici. Il distillatore, al fine di garantire il controllo sulla destinazione dell’alcool, è tenuto a comunicare all’OP AGEA e all’Agenzia delle Dogane, il piano di consegna o di denaturazione dell’alcool, il suo utilizzatore nonché la destinazione almeno 5 giorni prima delle operazioni previste.
Gli aiuti, per grado e per ettolitro, sono:
- 1,10 € nel caso dell’alcool etilico da vinaccia;
- 0,50 € nel caso dell’alcole etilico da vino e fecce.
L’aiuto è comprensivo dei costi sostenuti per la raccolta e trasporto dei sottoprodotti; se tali costi sono sostenuti dal produttore, il distillatore riconoscerà l’importo di 0,016 €/kg al produttore dietro presentazione della fattura riguardante la vendita dei sottoprodotti. Nel caso, invece, di conferimento presso un centro di raccolta, istituito dalle distillerie a propria cura e spese, ove il trasporto dal centro di raccolta fino all’impianto di distillazione sia a carico del distillatore, quest’ultimo non sarà tenuto a riconoscere al produttore il richiamato importo.
La consegna dei sottoprodotti ai distillatori viene effettuata:
- Per le vinacce, entro 30 giorni dalla fine del periodo vendemmiale;
- Per le fecce, entro 30 giorni dal loro ottenimento e comunque entro il 31 luglio 2022.
Ai fini della concessione degli aiuti, la distillazione dei sottoprodotti per ottenere alcool deve avvenire entro il 20 giugno 2022, sia per le vinacce che per le fecce. Tuttavia, per i quantitativi di fecce e vinacce non distillate entro la data del 20 giugno 2022 la distillazione deve avvenire entro e non oltre la data del 31 luglio 2022.
I sottoprodotti della vinificazione debbono avere le seguenti caratteristiche:
- Per le vinacce, 2,8 litri di alcool anidro (effettivo e potenziale) per 100 kg;
- Per le fecce di vino, 4 litri di alcool anidro per 100 Kg a 45% di umidità previa denaturazione.
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