Con la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3/E del 4 febbraio 2022 l’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti in merito al contenuto delle disposizioni in materia di IVA, imposte di registro, ipotecarie e catastali e di bollo, introdotte dall’articolo 1 della Legge di Bilancio per il 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234).
Si illustrano, di seguito, i principali argomenti esaminati dall’Amministrazione finanziaria.
- Novità normative in materia di imposte indirette.
Con riferimento alle imposte di registro, ipotecaria e catastale sul trasferimento di beni immobili strumentali nella cessione d’azienda (comma 237), l’Agenzia delle Entrate ricorda che, secondo la nuova disposizione, nell’ipotesi di cessione dell’azienda o di un ramo di essa – con continuazione dell’attività e mantenimento degli assetti occupazionali da parte del cessionario – ai trasferimenti di beni immobili strumentali che, per le loro caratteristiche, non siano suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, si applicano l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, pari a 200 euro ciascuna (per complessivi 600 euro).
Tale agevolazione si applica alle sole aziende che:
nell’anno precedente, abbiano impiegato mediamente almeno 250 dipendenti;
intendano procedere alla chiusura di una sede, di uno stabilimento, di una filiale, o di un ufficio o reparto autonomo situato nel territorio nazionale, con cessazione definitiva della relativa attività
prevedano di effettuare un minimo di 50 licenziamenti.
L’Amministrazione finanziaria, in particolare, ritiene che la citata disposizione trovi applicazione limitatamente agli atti di cessione stipulati nell’ambito dei piani volti a salvaguardare il tessuto occupazionale e la continuità aziendale.
L’Agenzia precisa che sono escluse dall’ambito di applicazione dell’anzidetta disciplina, le aziende – datrici di lavoro – che si trovano in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, tale da renderne probabile la crisi o l’insolvenza, e che possono accedere alla procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa.
In base ai chiarimenti forniti con il documento di prassi in esame, il trasferimento agevolato riguarda gli immobili strumentali (trasferiti nell’ambito dell’azienda o del ramo d’azienda) che, per le loro caratteristiche, non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, appartenenti ai seguenti gruppi di categorie catastali:
gruppo A, categoria A/10 (uffici e studi privati, ma la destinazione ad uso ufficio o studio privato deve essere prevista nella licenza o concessione edilizia);
gruppo B (ad esempio, collegi e convitti, uffici pubblici, scuole, biblioteche, musei, cappelle, magazzini sotterranei);
gruppo C (immobili a destinazione commerciale ordinaria e varia, quali botteghe e negozi, laboratori, magazzini e locali di deposito, ecc.);
gruppo D (unità immobiliari con destinazione speciale, quali alberghi, opifici, case di cura ed ospedali con fine di lucro, banche e istituti di credito, ecc.);
gruppo E (immobili a destinazione particolare, ad esempio fabbricati per speciali esigenze pubbliche).
Viene, altresì, precisato che l’agevolazione in parola riguarda solo le cessioni dei predetti beni effettuate a titolo oneroso, non essendo espressamente prevista dalla norma la sua applicabilità alle cessioni a titolo gratuito.
Nel caso di cessazione dell’attività o di trasferimento degli immobili agevolati per atto a titolo oneroso o gratuito prima del decorso di 5 anni dall’acquisto degli stessi, chiarisce l’Agenzia, si realizza la decadenza dal beneficio e, in tali casi, le imposte di registro, ipotecaria e catastale saranno dovute in misura ordinaria. - Per quanto riguarda la proroga dell’aliquota IVA al 5% per le forniture di gas metano (comma 506), viene ricordato che tale misura, introdotta per contenere gli aumenti dei prezzi del gas metano, riguarda le forniture di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali, con riferimento alle somministrazioni
contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.
Anche con riferimento a tale agevolazione, l’Agenzia chiarisce che non vi è stata alcuna modifica all’ambito operativo della misura, ricordando che la riduzione dell’aliquota IVA al 5% si applica alle somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali. Al ricorrere del presupposto anzidetto, l’aliquota del 5% è applicabile anche agli impieghi di gas metano per combustione rientranti nelle destinazioni annoverate tra le esenzioni dal pagamento dell’accisa e a quelli assoggettati ad aliquota ridotta, così come disciplinati dall’articolo 24 del TUA.
Non possono invece beneficiare dell’agevolazione in commento le somministrazioni di gas metano impiegato per autotrazione, nonché quelle di gas metano utilizzato per la produzione di energia elettrica.
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