Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17 settembre 2021 sono state definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta Ace (Aiuto crescita economica) innovativa 2021, di cui all’articolo 19 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nonché le modalità attuative per la cessione del credito.
Tale disposizione introduce, al fine di incentivare la patrimonializzazione delle imprese, a fronte di un suo deterioramento conseguente alle difficoltà economiche dovute alla crisi pandemica in corso, un rafforzamento dell’ACE per l’anno d’imposta 2021 (con riferimento all’esercizio coincidente con l’anno solare). In particolare, la disposizione dettata dal comma 2 prevede che, per il 2021, il rendimento nozionale, relativo alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta 2020, è valutato mediante l’applicazione dell’aliquota percentuale pari al 15% e gli incrementi del capitale proprio rilevano a partire dal primo giorno del periodo d’imposta, in deroga al criterio del pro rata temporis. La predetta aliquota è applicata al parametro rappresentato dalla citata variazione in aumento di capitale proprio fino ad un ammontare massimo di 5 milioni di euro, indipendentemente dall’importo del patrimonio netto risultante dal bilancio.
Relativamente al medesimo periodo d’imposta 2021, è prevista un’opzione alternativa al normale funzionamento dell’ACE. In specie, è possibile richiedere in via anticipata, sotto forma di credito d’imposta, il riconoscimento della minore imposta corrispondente alla deduzione del rendimento nozionale relativo agli incrementi di capitale proprio effettuati nel 2021 e valutato con aliquota pari al 15%. In tal caso, il credito d’imposta si calcola applicando, al suddetto rendimento nozionale, le aliquote IRES o IRPEF vigenti nel periodo d’imposta 2020, e può essere utilizzato previa comunicazione all’Agenzia delle entrate, dal giorno successivo a quello dell’avvenuto perfezionamento delle fattispecie di incremento del patrimonio netto.
Ora, con il provvedimento in esame, viene stabilito che la predetta comunicazione per la fruizione del credito d’imposta Ace innovativa 2021, possa essere effettuata dal 20 novembre 2021 fino alla scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi 2021.
La Comunicazione ACE è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato.
A seguito della presentazione della Comunicazione ACE è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative
motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione ACE, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Modalità di fruizione del credito d’imposta
Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione oppure può essere chiesto a rimborso nella dichiarazione dei redditi nella quale il credito d’imposta va indicato. In particolare, il provvedimento prevede che entro trenta giorni dalla data di presentazione delle singole Comunicazioni ACE, l’Agenzia delle Entrate comunica ai richiedenti il riconoscimento ovvero il diniego del credito d’imposta. Il credito d’imposta può essere utilizzato, previa comunicazione del riconoscimento da parte dell’Agenzia, dal giorno successivo a quello di avvenuto versamento del conferimento in denaro o dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti ovvero dal giorno successivo alla delibera dell’assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l’utile di esercizio.
Cessione del credito d’imposta
In alternativa, il credito d’imposta può essere ceduto, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Al riguardo, il provvedimento in esame prevede che la comunicazione della cessione del credito d’imposta avvenga esclusivamente a cura del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Tale comunicazione può avvenire a decorrere dal momento in cui lo stesso risulta utilizzabile da parte del cedente.
Il cessionario è tenuto a comunicare l’accettazione del credito ceduto utilizzando direttamente le predette funzionalità. Dopo l’accettazione, alle stesse condizioni applicabili al cedente e nei limiti dell’importo ceduto, il cessionario utilizza il credito d’imposta con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. In alternativa all’utilizzo diretto, i cessionari possono ulteriormente cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti. Anche in tal caso, la comunicazione dell’ulteriore cessione del credito avviene esclusivamente da parte del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Il successivo cessionario utilizza il credito d’imposta secondo le stesse modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione da comunicare esclusivamente a cura dello stesso cessionario con le medesime funzionalità.
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