Il MIPAAF ha chiarito quanto stabilito dal nuovo Regolamento UE 2021/2117 rispetto al regime transitorio applicabile ai programmi si sostegno del settore vitivinicolo (art 5 par. 7)[1].
Come noto la nuova PAC entrerà in vigore il 1° gennaio 2023 ma il nuovo Regolamento stabilisce una deroga per il settore vitivinicolo ovvero che il programma di sostegno del settore vitivinicolo (Regolamento UE 1308/2013) continuerà ad applicarsi fino alla fine dell’esercizio finanziario che coincide con la data del 15 ottobre 2023.
Con parere MIPAAF n.0047389 (2 febbraio 2022) e parere n.0056433 (7 febbraio 2022) e con circolare AGEA n.009657 (8 febbraio 2022) sono state chiarite le disposizioni previste dal Regolamento rispetto alla misura investimenti, alla misura ristrutturazione e riconversione vigneti e alla misura promozione.
Misura investimenti e Ristrutturazione e Riconversione Vigneti
Le norme contenute nel regolamento UE 1308/2013 e nei relativi regolamenti applicativi, continuano a trovare applicazione anche dopo il 31 dicembre 2022 ovvero dopo l’entrata in vigore della nuova PAC, a condizione che:
- entro il 15 ottobre 2023, le operazioni siano state parzialmente attuate e le spese sostenute ammontino ad almeno il 30 % del totale delle spese pianificate.
- il beneficiario presenti ad AGEA o Organismo pagatore la rendicontazione delle spese sostenute al 15 ottobre 2023 con l’elenco delle spese (fatture emesse e relativi pagamenti eseguiti) atte a dimostrare che a quella data sia stato raggiunto almeno il 30% della spesa pianificata.
- i giustificativi di spesa siano trasmessi all’Organismo Pagatore competente dopo il 15 ottobre 2023 ed entro il 31 dicembre 2023. Entro il 15 ottobre 2025 tutte le operazioni di pagamento da parte degli OP competenti devono essere concluse.
Per poter applicare tale deroga, è essenziale il rispetto dell’obbligo da parte del beneficiario a sostenere le spese nella percentuale indicata. La mancata presentazione delle dichiarazioni o il mancato rispetto di quanto lì contenuto è equiparata alla mancata presentazione della domanda di pagamento con conseguente revoca dell’aiuto. Sia per la misura ristrutturazione e riconversione vigneti[2] sia per la misura investimenti[3], oltre alla revoca dell’aiuto verrà applicata una penale pari a tre anni di esclusione dalla misura e, qualora erogato il contributo in anticipo, si procederà alla attivazione delle procedure di recupero.
Misura promozione
Le norme contenute nel regolamento UE 1308/2013 e nei relativi regolamenti applicativi, continuano a trovare applicazione anche dopo il 31 dicembre 2022 (quindi dopo l’entrata in vigore della nuova PAC), ai progetti realizzati entro il 15 ottobre 2023. Riassumendo i progetti di promozione 2022-2023 dovranno concludersi entro il 15 Ottobre 2023 ed i rispettivi pagamenti potranno essere effettuati anche successivamente a tale data.
[1] Il nuovo Regolamento stabilisce che i programmi di sostegno nel settore vitivinicolo continuano ad applicarsi fino al 15 ottobre 2023. Gli articoli da 39 a 54 del regolamento (UE) n. 1308/2013 continuano ad applicarsi dopo il 31 dicembre 2022 per quanto riguarda: a) le spese sostenute e i pagamenti effettuati per operazioni attuate a norma di detto regolamento anteriormente al 16 ottobre 2023 di cui agli articoli da 39 a 52; b) le spese sostenute e i pagamenti effettuati per operazioni attuate a norma degli articoli 46 (riconversione e ristrutturazione) e 50 (investimenti) anteriormente al 16 ottobre 2025, a condizione che, entro il 15 ottobre 2023, tali operazioni siano state parzialmente attuate e le spese sostenute ammontino ad almeno il 30 % del totale delle spese pianificate, e che tali operazioni siano pienamente attuate entro il 15 ottobre 2025.”
[2] comma 5 dell’articolo 10 del DM 1411/2017
[3] lettera a del comma 2 dell’articolo 6 del DM 911/2017
MIPAAF-Promozione OCM VINO_parere applicazione Reg_UE 20212117
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