è stata pubblicata sul sito AGEA la circolare n. 38017 del 24 maggio 2021 relativa all’applicazione della misura della Riconversione e Ristrutturazione dei Vigneti.
La circolare, in allegato, definisce le modalità operative per la misura della RRV a decorrere dalla campagna 2020/2021, conformemente al regolamento (UE) n. 1308/2013, ed in osservanza del D.M. n. 1411 del 3 marzo 2017, e sostituisce la circolare di Agea Coordinamento n. 21714 del 19 marzo 2020.
Si ricorda che le Regioni adottano proprie determinazioni per applicare la misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti.
Gli Organismi Pagatori definiscono, sulla base della presente circolare, le modalità applicative della presentazione delle domande di aiuto e provvedono all’esecuzione dei controlli ed all’erogazione degli aiuti.
- Presentazione delle domande
La domanda di aiuto è presentata entro il 31 maggio di ogni anno, salvo diverso termine disposto con provvedimento ministeriale, all’OP competente che garantisce l’apertura dei propri sistemi informativi per consentire la presentazione delle domande in congruo anticipo rispetto alla scadenza, così come previsto dall’art. 1, comma 2, del DM n. 3843 del 3 aprile 2019.
Limitatamente alla campagna 2021/2022, il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto di cui all’articolo 1, comma 2 del DM n. 3843 del 3 aprile 2019 è fissato al 15 luglio 2021. Il termine per la definizione della graduatoria di ammissibilità delle domande di aiuto è fissato al 15 febbraio 2022.
Inoltre, al fine di consentire l’effettuazione dei controlli ex-ante sul campione del 5%, i richiedenti non potranno provvedere alle operazioni di estirpazione, sovrainnesto o miglioramento degli impianti del vigneto da ristrutturare o riconvertire, indicato nella domanda di aiuto, prima del 15 settembre dell’anno in cui è presentata la domanda.
Solo per le domande presentate nella campagna 2021/2022, i richiedenti non potranno provvedere alle operazioni di estirpazione, sovrainnesto o miglioramento degli impianti del vigneto da ristrutturare o riconvertire, prima del 1 novembre 2021.
In ogni caso il termine per la conclusione dei lavori e presentazione della domanda di pagamento finale deve essere compatibile con il termine finale per l’esecuzione dei pagamenti del 15 ottobre 2023.
A decorrere dalla campagna 2020/2021 la domanda di saldo è presentata dal beneficiario richiedente all’O.P. competente in qualunque momento con termine ultimo quello del 20 giugno dell’anno indicato nel cronoprogramma come quello di ultimazione dei lavori. Al fine di consentire l’espletamento di tutte le attività propedeutiche all’erogazione del contributo che deve avvenire, improrogabilmente, entro il 15 ottobre 2023, le Regioni, d’intesa con i propri Organismi Pagatori, possono individuare un termine antecedente.
- Superficie minima per le Operazioni
La superficie minima oggetto dell’operazione di riconversione e di ristrutturazione ammessa al beneficio dell’intervento comunitario è di 0,5 ettari. La superficie minima, per le aziende che partecipano a un progetto collettivo o che hanno una superficie vitata inferiore o uguale ad un ettaro, è di 0,3 ettari.
- Definizione ed importi del sostegno comunitario
Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti può essere erogato nelle forme seguenti:
- a) compensazione ai produttori per le perdite di reddito conseguenti all’esecuzione della misura;
- b) contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione.
La compensazione delle perdite di reddito, di cui alla lettera a), può ammontare fino al 100% della perdita e non può comunque superare l’importo massimo complessivo di 3.000 €/Ha.
Il contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione, di cui alla lettera b), è erogato nel limite del 50%, elevato al 75% nelle Regioni classificate come meno sviluppate, in una delle seguenti forme:
1) sulla base dei costi effettivamente sostenuti e nel rispetto dei prezzari regionali, fino al raggiungimento di un importo massimo di 16.000 €/Ha;
2) sulla base di tabelle standard dei costi unitari, elaborate secondo le modalità stabilite all’articolo 24 del regolamento di esecuzione, e, comunque, con riferimento ad un importo medio per ettaro fissato, sulla base di analisi dei costi effettuate da Istituti di settore a livello nazionale, in 13.500 €/Ha, elevato a 15.000 €/Ha nelle Regioni classificate come Regioni meno sviluppate, tenendo presente quanto disposto dell’articolo 44 del regolamento delegato e dell’articolo 24 del regolamento di esecuzione.
Al fine di sostenere la viticoltura in zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica le Regioni possono elevare gli importi di cui alla lettera b), punto 2, fino al raggiungimento dell’importo medio di 22.000 €/Ha, elevato a 24.500 €/Ha.
Nella circolare si ribadisce che sono ammesse solamente due modalità di pagamento delle richieste di partecipazione alla misura, in anticipo e a collaudo, senza alcun altro pagamento intermedio.
AGEA-2021-0038017-NuovaCircolareRRV-Data24maggio2021-Versionedefinitiva
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