Con la pubblicazione del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52 è possibile attivare gli ammortizzatori sociali Covid-19, senza soluzione di continuità.
Quindi è venuta meno la problematica relativa al possibile verificarsi di periodi non coperti dai trattamenti di integrazione salariale per via della fruizione di CIGO, assegno ordinario FIS e CIGD in due tranche (la seconda pari a 4 settimane a decorrere dal 1° settembre 2020) prevista dal Decreto “Rilancio”, eccezion fatta per i settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche.
Tale questione è stata più volte rappresentata dalla Confederazione, anche a seguito delle molteplici segnalazioni pervenute dai territori, presso le competenti sedi, in audizione parlamentare, nonché mediante la presentazione di specifiche proposte emendative volte al superamento della rigida scansione temporale prevista per la fruizione dell’ulteriore periodo di 4 settimane.
Con l’entrata in vigore del provvedimento normativo in commento sono state dunque recepite le istanze rappresentate.
1. Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario (art. 1)
Il decreto legge ha previsto per le aziende che hanno interamente fruito dei trattamenti di integrazione salariale della durata di 14 settimane di anticipare la fruizione delle ulteriori 4 settimane che precedentemente dovevano essere fruite nei mesi di settembre e ottobre.
Consente, quindi, di fruire direttamente delle 18 settimane riconosciute anche prima di settembre.
Il decreto affida all’Inps il compito di monitorare il rispetto del limite di spesa e in caso di esaurimento delle risorse stanziate l’Istituto non potrà emettere nuovi provvedimenti concessori.
Il termine per la presentazione delle istanze è stato ridotto da 4 mesi a 1 mese già con l’entrata in vigore del D.L. Rilancio.
Pertanto, fermo restando il principio generale secondo cui la domanda deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello dell’inizio della sospensione o riduzione oraria, la norma introduce alcune specifiche rispetto determinate fattispecie che si evidenziano di seguito:
-il termine è spostato al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto legge se tale ultima data è posteriore a quella ordinaria (ovvero se la data di entrata in vigore è successiva alla scadenza ordinaria di cui sopra);
-il termine è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio per le domande riferite ai periodi dal 23 febbraio al 30 aprile;
– in caso di domanda errata (presentata per trattamenti diversi da quelli spettanti), il datore di lavoro può presentare la domanda corretta entro 30 giorni dalla comunicazione dell’errore.
In caso di scelta da parte del datore di lavoro di pagamento diretto a carico dell’Inps per il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’Istituto i dati necessari per il pagamento entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro 30 giorni dal provvedimento di concessione (termine spostato al 30 giorno successivo all’entrata in vigore del decreto legge, se tale data è posteriore quella ordinaria).
Oltre le scadenze indicate il trattamento di integrazione salariale resta a carico del datore di lavoro.
2. Modifica dei termini per la presentazione della domanda di Rem (art. 2)
La disposizione proroga termine previsto per la presentazione delle domande per il Reddito di emergenza dal 30 giugno 2020 al 31 luglio 2020.
3.Lavoro irregolare (art. 3)
Sono prorogati dal 15 luglio al 15 agosto 2020 i termini per la presentazione delle istanze di regolarizzazione, di cui all’art. 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
4. Disposizioni in materia di allocazione delle risorse disponibili a legislazione vigente (art. 4)
Le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dal Decreto “Cura Italia” sono soggette ad un monitoraggio effettuato dal Ministero dell’economia e delle finanze che le può rimodularle al fine di ottimizzarne l’allocazione.
l’INPS ha pubblicato il messaggio n. 2489/2020 nel quale, nel ripercorre i contenuti della disciplina normativa relativa agli ammortizzatori sociali
emergenziali, anche alla luce delle modifiche apportate dal predetto decreto, ha fornito le prime indicazioni operative per la presentazione delle domande, nelle more della pubblicazione delle apposite circolari che illustreranno la disciplina di dettaglio.
CIGO e assegno ordinario
L’art. 1 del D.L. n. 52/2020 consente di attivare gli ammortizzatori sociali Covid-19 senza soluzione di continuità.
Pertanto, le aziende possono richiedere la concessione del trattamento CIGO o dell’assegno ordinario per una durata massima di nove settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane, nel medesimo arco temporale, per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito del periodo di nove settimane. Solamente le aziende che abbiano fruito del trattamento per l’intero periodo di quattordici settimane (9 + 5), possono richiedere ulteriori quattro settimane, anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020.
L’INPS specifica che la durata massima dei trattamenti cumulativamente riconosciuti non può, in ogni caso, superare le diciotto settimane complessive. Tuttavia, in base ad una lettura sistematica delle disposizioni di Legge, si deve ritenere che per i datori di lavoro ed i lavoratori destinatari dei trattamenti previsti per le ex “zone rosse”, alla durata complessiva di 18 settimane (prevista per tutto il territorio nazionale) debba aggiungersi l’ulteriore periodo pari a 3 mesi previsto all’art. 19, comma 10 bis, D.L. n. 18/2020.
Attraverso l’invio di una unica domanda è possibile accedere ai trattamenti relativi alle 9 + 5 settimane, sia residuali che complessivi, fino a un massimo di quattordici settimane.
Ai fini dell’autodichiarazione del “periodo effettivamente fruito”, le aziende che richiedono l’assegno ordinario dovranno compilare, in formato.pdf, uno specifico format di prossima pubblicazione.
Le istanze relative alle richieste dei trattamenti di CIGO e assegno ordinario per un massimo di quattordici settimane complessive possono già essere inviate e lavorate dalle Strutture territoriali. La richiesta delle ulteriori 4 settimane potrà avvenire con distinta e successiva domanda al termine dell’intera fruizione delle 14 settimane.
Termini di trasmissione delle domande CIGO, assegno ordinario e CIGD
Le istanze devono essere inviate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa;
in sede di prima applicazione della norma, i suddetti termini sono spostati al 17 luglio 2020 (trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del decreto-legge n. 52/2020) se tale ultima data è posteriore a quella prevista per la scadenza dell’invio delle domande;
le istanze riferite ai periodi di sospensione o riduzione che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 devono essere inviate, a pena di decadenza, entro il 15 luglio 2020;
i datori di lavoro che hanno erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli cui avrebbero avuto diritto, o con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possono presentare la domanda nelle modalità corrette entro 30 giorni dalla comunicazione dell’errore, a pena di decadenza.
Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD)
Le Regioni e le Province autonome possono riconoscere trattamenti di CIGD per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020. Una volta che l’azienda abbia avuto l’autorizzazione per tutte le nove settimane, a prescindere da quanto effettivamente fruito, potrà chiedere un ulteriore periodo di cinque settimane direttamente all’INPS che provvederà alla relativa autorizzazione e al conseguente pagamento.
I datori di lavoro che hanno interamente utilizzato il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane (9 + 5 autorizzate dall’Inps), possono usufruire di ulteriori 4 settimane anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020.
Anche per la CIGD si ritiene che la durata massima complessiva del trattamento vada determinata aggiungendo alle 18 settimane previste per tutto il territorio nazionale (9 + 5 + 4) le ulteriori 4 previste per i datori di lavoro ed i lavoratori delle ex “zone gialle” e 3 mesi per le ex “zone rosse”, ai sensi dell’art. 22, commi 8 bis e 8 quater D.L. n. 18/2020.
Pagamento diretto delle integrazioni salariali a cura dell’Inps
La nuova disciplina dell’anticipo può essere applicata esclusivamente alle domande di CIGO, assegno ordinario e CIGD presentate a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 18/2020, vale a dire da oggi 18 giugno 2020. In fase di prima applicazione della norma, se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno 2020, l’istanza è presentata entro il
quindicesimo giorno successivo alla medesima data, vale a dire entro il 3 luglio 2020.
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