A seguito di una richiesta di chiarimento sulla conformità dell’uso del termine “produttore” in etichettatura per i vini spumanti, nel caso in cui la sboccatura venga effettuata da terzi a seguito della vendita delle bottiglie di vino spumante ottenuto con il metodo di fermentazione in bottiglia, l’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari ha diffuso una propria circolare n. 702 del 16 gennaio 2020, a firma del Direttore generale Oreste Gerini, con la quale viene fornito un ulteriore chiarimento alla nota n. 7349 del 14 maggio 2019 sulla definizione di “produttore” prevista all’articolo 46, par. 1, lettera c) del reg. Ue n. 33/2019.
Nella nuova circolare si ribadisce che, ai sensi della normativa europea e nazionale, “non può essere considerato “produttore” colui che si limita ad acquistare del vino spumante metodo classico “su punta” e si limita ad allontanarne le fecce mediante la “sboccatura” sebbene provveda anche al successivo “abbigliaggio” e “tappatura” delle bottiglie con dispositivo di chiusura definitivo. Infatti tali operazioni non apportano alcuna modifica sostanziale al prodotto ed alle caratteristiche organolettiche del vino spumante”.
Secondo l’ICQRF si evidenzia come una situazione diversa quella in cui “quando con l’operazione di sboccatura si effettuino aggiunte di prodotto (sciroppo di dosaggio) o correzioni enologiche (aggiunta di SO2, correzione di acidità …) tali da apportare delle modifiche sostanziali al prodotto, influendo sulle sue caratteristiche organolettiche e/o chimico-analitiche, si otterrà un vino diverso da quello di partenza. In tali casi, pertanto, le operazioni effettuate in fase di “sboccatura” vanno ad inserirsi nel processo di spumantizzazione, inteso nel suo complesso, integrandolo e completandolo”.
In questo secondo caso in cui la cantina che effettua la sboccatura e l’aggiunta di sciroppo di dosaggio apporta modifiche sostanziali al vino spumante metodo classico, secondo l’ICQRF, è possibile definire il soggetto come “produttore”, ai fini dell’etichettatura, in quanto esso potrà essere identificato in colui “che ha effettuato la “sboccatura”, avendo completato il processo di elaborazione del vino spumante ed avendo ottenuto un prodotto avente caratteristiche intrinseche diverse da quello di partenza”.
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