La Direttiva (UE) 2020/1151 del Consiglio del 29 luglio 2020 che modifica la Direttiva 92/23/CEE relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcol e sulle bevande alcoliche è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 5 agosto 2020. Le principali modifiche sono:
- L’innalzamento della gradazione alcolica della birra a bassa gradazione da 2,8% a 3,5% vol. Tutti gli ingredienti della birra, compresi quelli aggiunti dopo il completamento della fermentazione, sono presi in considerazione ai fini della misurazione dei gradi Plato. Tuttavia è consentito agli Stati Membri che, il 29 luglio 2020, non avevano preso in considerazione gli ingredienti della birra aggiunti dopo la fermentazione, di continuare a utilizzare la metodologia attualmente applicata fino al 31 dicembre 2030.
- Gli Stati Membri possono applicare aliquote di accise ridotte al vino prodotto da piccoli produttori di vino indipendenti, entro i limiti seguenti:
- Le aliquote ridotte non sono applicabili alle imprese che producono in media più di 1 000 ettolitri o, nel caso della Repubblica di Malta, 20 000 ettolitri di vino l’anno;
- Le aliquote ridotte non possono essere inferiori di oltre 50% all’aliquota normale nazionale dell’accisa. Gli Stati Membri provvedono a che le aliquote da essi eventualmente stabilite siano applicabili uniformemente al vino fornito sul loro territorio da piccoli produttori indipendenti situati in altri Stati Membri.
- Gli Stati Membri possono prevedere un’esenzione dall’accisa o l’applicazione di aliquote di accise ridotte per l’alcole etilico consumato da un privato, dai suoi familiari o dai suoi ospiti, purché non ci sia vendita e che sia:
- prodotto da tale privato a partire da frutta di sua proprietà, da lui coltivata e fornita, proveniente da un appezzamento di terreno di cui è titolare, per mezzo di un piccolo e semplice dispositivo di distillazione registrato presso le autorità competenti e/o prodotto in distillerie autorizzate dalle autorità competenti.
- che la quantità sia limitata a non più di 50 litri di acquavite di frutta all’anno per nucleo familiare di frutticoltori produttori.
Gli Stati Membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2021, le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva.
UIV, a livello nazionale e il CEEV, a livello europeo, avevano manifestato la loro opposizione a queste modifiche che rischiano di creare una distorsione del mercato a vantaggio del settore della birra.
Allegato: Direttiva (UE) 2020/1151 del Consiglio del 29 luglio 2020 che modifica la Direttiva 92/23/CEE relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcol e sulle bevande alcoliche
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