Il 28 aprile u.s. la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha approvato il documento contenente le nuove “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”.
Il documento aggiorna le linee guida con cui, a partire da maggio del 2020, sono individuate misure specifiche, applicabili alle attività economiche, produttive e ricreative, volte a contrastare la diffusione del contagio, quali norme igieniche e comportamentali, utilizzo dei dispositivi di protezione e distanziamento.
I settori individuati nel documento sono quelli che – ad avviso delle Regioni – rappresentano le attività maggiormente penalizzate dall’attuale meccanismo delle chiusure in base allo scenario epidemiologico e per i quali il rispetto delle nuove misure appare più facilmente realizzabile e controllabile, sebbene sia comunque specificato che, in base all’evoluzione dello scenario epidemiologico, le misure indicate potranno essere rimodulate, anche in senso più restrittivo.
Rispetto alle precedenti linee guida, il documento è stato rivisto nel senso di una generale semplificazione e dell’accorpamento di settori affini per profilo di rischio o attività.
Come specificato nelle premesse al documento, le linee guida sono adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020, che prevede che le attività economiche, produttive e sociali si svolgano nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.
Le stesse appaiono dunque immediatamente efficaci compatibilmente con quanto previsto dal decreto legge 52/2021 e dal DPCM 2 marzo 2021. È comunque ragionevole ipotizzare che, in continuità con quanto avvenuto per i precedenti aggiornamenti, le linee guida saranno formalmente recepite con il prossimo provvedimento emergenziale.
In ogni caso le date di riapertura dei singoli settori restano disciplinate dai provvedimenti statali.
Tra le novità comuni a più attività si segnalano in particolare:
- la possibilità, a seconda dello scenario epidemiologico di rischio, di incrementare a 2 metri la misura minima del distanziamento;
l’obbligo di mantenere aperte porte, finestre e vetrate, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, al fine di favorire il ricambio d’aria naturale negli ambienti interni1; nelle sole schede relative alle attività ricettive e ai centri congressi, l’invito è invece a mantenerle aperte, il più possibile; - l’eliminazione, nella maggior parte dei casi, del riferimento all’uso dei guanti.
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