Lo scorso 8 maggio è entrata in vigore la Legge 22 aprile 2021 n. 53 recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020″ (Gazzetta Ufficiale n.97 del 23 aprile 21).
In particolare, vi segnaliamo all’art. 7 “Principi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva (UE) 2019/633, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare”.
La norma in esame elenca i principi e i criteri direttivi di delega al Governo per l’attuazione della direttiva (UE) 2019/633, concernente le pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare.
Il comma 1 della disposizione, modificato nel corso dell’esame in Senato, prevede di:
– apportare le necessarie modificazioni e integrazioni alla normativa vigente in merito alla commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari, razionalizzando e rafforzando il quadro giuridico esistente, per tutelare degli operatori delle filiere agricole e alimentari rispetto alla problematica delle pratiche sleali (articolo 62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 e articolo 78, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18); fermo restando l’applicabilità della disciplina a tutte le cessioni di prodotti agricoli e agroalimentari indipendentemente dal fatturato aziendale (lett. a);
– intervenire per mantenere e definire più dettagliatamente i principi di buone pratiche commerciali di trasparenza, buona fede, correttezza, proporzionalità e reciproca correspettività a cui occorre attenersi nelle transazioni commerciali in esame (lett. b);
– coordinare la normativa vigente in materia di termini di pagamento del corrispettivo con le previsioni relative alla fatturazione elettronica (lett. c);
– stabilire che tutti i contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari debbano essere stipulati in forma scritta e prima della consegna, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore e delle cessioni con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito (lett. d);
– salvaguardare la specificità dei rapporti tra imprenditore agricolo, socio della cooperativa agricola cui conferisce il prodotto, e la cooperativa stessa. In particolare, nel corso dell’esame in Senato, è stato precisato che occorrerà aver riguardo ai termini di pagamento e alla forma scritta del contratto (lett. e);
– prevedere che il pagamento oltre i termini indicati dalla direttiva, inquadrato come pratica commerciale vietata, si applichi anche alle pubbliche amministrazioni (lett. f);
– confermare che l’obbligo della forma scritta dei contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari non possa essere assolto esclusivamente mediante forme equipollenti previste a legislazione vigente, definendo in modo puntuale le condizioni di applicazione (lett. g);
– inserire tra le pratiche commerciali sleali vietate le vendite dei prodotti agricoli e alimentari effettuate attraverso il ricorso a gare e aste elettroniche a doppio ribasso, nonché la vendita a prezzi palesemente al di sotto dei costi di produzione (lett. h);
– prevedere la tutela dell’anonimato delle denunce, riconoscendo la titolarità a presentarle a singoli operatori, imprese o associazioni e organismi di rappresentanza delle imprese della filiera agroalimentare (lett. i);
– prevedere meccanismi di mediazione o di risoluzione alternativa alle controversie rispetto alla denuncia; tale principio è stato inserito in Senato (lett. l);
– prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive entro il limite massimo del 10 per cento del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio precedente all’accertamento (lett. m);
– valorizzare il ruolo delle organizzazioni di rappresentanza nella presentazione della denuncia, estendendolo alle organizzazioni di imprese rilevanti a livello nazionale. Tale principio è stato inserito in Senato (lett. n);
– garantire la riservatezza nella presentazione della denuncia all’Autorità nazionale; tale principio è stato inserito in Senato (lett. o);
– designare l’Ispettorato centrale per la tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) quale Autorità nazionale scelta per vigilare la corretta applicazione delle disposizioni che disciplinano le relazioni commerciali in materia di prodotti agricoli (lett. p);
– inserire tra la pratica sleale la mancanza di una delle condizioni previste dall’art. 168, par. 4, del Regolamento (UE) n. 1308/2013 o la fissazione di un prezzo da parte dell’acquirente del 15 per cento inferiore ai costi medi di produzione che risultano dall’elaborazione effettuate dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), e inoltre che quest’ultimo sia considerare come parametro di controllo (lett. q);
– rivedere la disciplina delle vendite sottocosto, consentendo, che tale tipologia di vendita sia consentita solo nel caso di prodotti invenduti a rischio deperibilità o nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate in forma scritta, salvo il divieto di imporre al fornitore la perdita o il costo della vendita sottocosto (lett. r);
– preservare le condizioni contrattuali, incluse quelle relative ai prezzi, definite nell’ambito di accordi quadro nazionali stipulati dalle organizzazioni professionali ed aventi ad oggetto la fornitura di prodotti agricoli e alimentari; principio introdotto dal Senato (lett. s);
– prevedere che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato provveda d’ufficio o su segnalazione delle organizzazioni professionali all’accertamento dei casi di pratiche commerciali sleali al di fuori dei casi previsti dalla direttiva in esame; principio introdotto dal Senato (lett. t);
– prevedere l’applicazione della normativa attuativa in esame a favore di tutti i fornitori di prodotti agricoli e alimentari operanti in Italia indipendentemente dal fatturato; principio introdotto dal Senato (lett. u).
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