Il Testo Unico del Vino, Legge 238/2016 (articolo 8, comma 10 e successive modifiche) ha stabilito che:
- La resa massima di uva a ettaro delle unità vitate iscritte nello schedario viticolo diverse da quelle rivendicate per produrre vini a DOP e a IGP (c.d. vini generici) è pari o inferiore a 30 tonnellate;
- Il MIPAAF definisce le aree vitate ove è ammessa una resa massima di uva per ettaro fino a 40 tonnellate.
Nel corso del mese di maggio, il Ministero delle Politiche Agricole ha approvato tre decreti direttoriali che integrano l’allegato I del decreto ministeriale n. 0676539 del 23 dicembre 2021, relativo all’elenco dei comuni nei quali è ammessa una resa massima di uva per ettaro fino a 40 tonnellate.
Nell’ordine:
- Decreto n. 0192848 del 02/05/2022;
- Decreto n. 00201939 del 05/05/2022;
- Decreto n. 0212030 del 11/05/2022.
Per il mancato rispetto di quanto normato nei provvedimenti, si applicano le sanzioni previste dal Testo Unico (Legge 238/2016).
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