Con riferimento alla misura “stoccaggio vini di qualità DOP/IGP” (stoccaggio bis), il Ministero dell’Agricoltura ha emanato una circolare di chiarimento.
In particolare, il Mipaaf ha:
- confermato le flessibilità già autorizzate per la misura “stoccaggio 2020” e contenute nella nota esplicativa prot. n. 100864 del 2 marzo 2021 (che si allega), in particolare per quanto riguarda le movimentazioni del prodotto successivamente alla stipula del contratto.
- chiarito che è consentito imbottigliare il vino sfuso sottoposto a stoccaggio nell’ambito dello stesso deposito ICQRF per esigenze tecniche e qualitative, purché sia garantita la dovuta tracciabilità delle produzioni nei registri di cantina e nella documentazione commerciale di riferimento, e che il prodotto stoccato sia individuabile fisicamente nello stabilimento stesso.
2022_01_31_UIV_nota_Richiesta_chiarimenti_stoccaggio_bis
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