In risposta a un quesito posto da Unione Italiana Vini e dall’Organismo di controllo Ecogruppo, il MIPAAF ha chiarito con la nota del 24 maggio 2021, in allegato, l’interpretazione del decreto ministeriale del 13 luglio 2020, che modifica il decreto ministeriale del 13 gennaio 2011 recante “Contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili di prodotti fitosanitari in agricoltura biologica”, introducendo un allegato 2 rubricato “Casi di contaminazione accidentale e tecnicamente inevitabile da acido fosfonico e acido etilofosfonico in agricoltura biologica di prodotti di origine vegetale”.
Il Ministero indica che un lotto di prodotto contaminato non può essere commercializzato con la certificazione di produzione biologica qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:
- Il residuo di acido fosfonico è ≥ 0,05mg/kg;
- Il residuo di acido etilofosfonico è ≥ 0,01 mg/kg.
Tuttavia, è prevista una deroga per il periodo temporale decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto sino alla data del 31 dicembre 2022 che prevede l’applicazione di una soglia, per l’acido fosfonico, pari a 1,0 mg/kg per le colture arboree.
La soglia di acido etilfosfonico, nell’ipotesi in cui il residuo di acido fosfonico sia contestuale alla presenza di un residuo di acido etilfosfonico , rimane la medesima (0,01 mg/kg) per tutti i prodotti trasformati e non trasformati, ad esclusione dei prodotti vitivinicoli per i quali “allo stato attuale delle conoscenze…non è possibile escludere che alcune operazioni di trasformazione possano determinare la produzione di acido etilfosfonico anche laddove tra le materie prime sia presente il solo acido fosfonico”, come evidenziato dagli esiti del progetto Biofosfwine.
Ciononostante, per i soli prodotti vitivinicoli, in caso di contestuale presenza di acido fosfonico e di acido etilfosfonico, si applica per quest’ ultimo una soglia pari a 0,05 mg/kg per il periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore del decreto alla data del 31 dicembre 2022.
Il MIPAAF conclude che, alla data odierna, un lotto di vino contaminato non può essere in alcun caso commercializzato con la certificazione di produzione biologica, qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:
- il residuo di acido fosfonico è ≥ 1,0mg/kg;
- il residuo di acido etilfosfonico è ≥ 0,05 mg/kg
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