E’ stata emanata la circolare AGEA n. 0025740 contenente la rettifica alle Istruzioni operative n. 53. 16.06.2020 Campagna 2020/2021 – DOMANDE DI PAGAMENTO DI ANTICIPO, con la quale si informa
che la possibilità di presentare le domande di pagamento di anticipo nell’esercizio finanziario successivo a quello di riferimento della domanda di aiuto non è più legittima e valida e, pertanto, non è più applicabile.
Le domande di pagamento di anticipo, previste esclusivamente nell’ambito dei progetti ad Investimenti di durata biennale, potranno essere presentate entro e non oltre l’esercizio finanziario di riferimento della domanda di aiuto.
Pertanto, in base a quanto disposto la liquidazione del contributo in anticipo dovrà essere eseguita inderogabilmente entro e non oltre l’esercizio finanziario di riferimento della domanda di pagamento di anticipo che dovrà, obbligatoriamente, corrispondere all’esercizio finanziario di riferimento della domanda di aiuto.
Come già previsto nelle Istruzioni operative n. 53/2020, per i progetti biennali della campagna in corso, 2020/2021, le domande di pagamento anticipo, corredate dalla apposita polizza fidejussoria, potranno essere presentate a far data dal 1° marzo 2021 ed entro e non oltre la data del 31 agosto 2021, salvo termini ulteriormente restrittivi disposti dalle Regioni/PA.
Le domande di pagamento anticipo, corredate dalla cauzione rilasciata in originale su modello predisposto (PGI), dovranno pervenire all’Ufficio regionale competente per territorio entro la data stabilita dalle Regioni/PA.
L’Ufficio regionale competente per territorio dovrà trasmettere all’OP Agea le polizze in originale allegate agli elenchi di liquidazione entro la data del 7 settembre 2021.
Le domande di pagamento anticipo non liquidate entro il 15 ottobre 2021 decadranno automaticamente.
Devi essere connesso per inviare un commento.