A seguito di ulteriori approfondimenti condotti in questi giorni e una costante interlocuzione con il Ministero delle Politiche Agricole, vi riportiamo di seguito la nostra interpretazione, circa la possibilità di vendita dei prodotti vitivinicoli in azienda.
A differenza dei precedenti provvedimenti del governo, il DPCM del 22.03.2020 (in seguito modificato dal decreto del 25.03.2020 del Mise) ha posto finalmente chiarezza in merito alla produzione e vendita dei prodotti agricoli.
L’articolo 1, comma 1, lettera f) del decreto del presidente del consiglio dei ministri ha stabilito che è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto e commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari.
Il decreto ha, pertanto, introdotto un principio generale che autorizza anche la vendita dei prodotti vitivinicoli direttamente presso l’azienda.
In conformità al comma 3 dell’articolo 1 del DPCM, le imprese le cui attività non sono sospese devono rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.
Inoltre, considerato che l’allegato I del DPCM elenca tra le attività consentite anche il commercio al dettaglio di prodotti alimentari e bevande, oltre al commercio al dettaglio di qualsiasi prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio e telefono, si ritiene che possa essere effettuata anche la vendita a domicilio dei prodotti vitivinicole, purché si rispettino le prescrizioni in materia di sicurezza igienico-sanitaria di cui al comma 4 del DPCM 11 marzo 2020 (distanza, mascherina e guanti).
In particolare, nel caso in cui la consegna dei suddetti prodotti dovesse essere effettuata da soggetti terzi, il titolare deve essere, comunque, garantito circa l’osservanza delle misure igienico sanitarie da parte di colui che effettua materialmente la consegna.
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