La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ha adottato nella seduta del 18 giugno lo schema di decreto del MIPAAF avente a oggetto “Modifiche al Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893, recante «OCM Vino – Modalità attuative della misura “Promozione” di cui all’articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013»”.
Questo testo considera l’epidemia COVID 19 come una causa di forza maggiore e ne trae le conseguenze seguenti.
I. Non applicazione delle sanzioni previste all’articolo 17 del decreto ministeriale n. 3893 del 4 aprile 2019
Non si applica ai progetti approvati nell’annualità 2019/2020 l’impossibilità di presentare progetti di promozione per un periodo pari a due esercizi finanziari comunitari, per coloro che:
a) non sottoscrivono il contratto a seguito della pubblicazione della graduatoria definitiva;
b) abbandonano, in corso d’opera, uno dei soggetti proponenti nel caso delle associazioni temporanee di impresa, dei consorzi, associazioni, federazioni e società cooperative e delle reti di impresa;
c) Presentano una rendicontazione ammissibile inferiore all’80% del costo complessivo del progetto. I soggetti che rientrano in queste fattispecie possono presentare progetti di promozione nei successivi esercizi finanziari comunitari.
II. Possibilità per i beneficiari di richiedere delle modifiche ai progetti di promozione nei paesi terzi approvati a titolo esclusivamente dell’esercizio 2019/2020.
Esclusivamente per l’annualità 2019/2020, i soggetti beneficiari possono richiedere due tipi di modifica al progetto iniziale, la variante che riduce i costi totali del progetto e la variazione straordinaria.
A) La variante che riduce i costi totali del progetto
a) Questa variante può essere richiesta a ciascuna Autorità competente entro il 20 luglio 2020. L’Autorità competente, valutata l’ammissibilità per quanto riguarda i criteri previsti dal decreto del 4 aprile 2019, autorizza le modifiche entro 60 giorni dalla ricezione da comunicazione al soggetto beneficiario e ad Agea.
b) In deroga a quanto previsto dall’articolo 13 comma 7 del decreto ministeriale del 4 aprile 2019, la variante può prevedere un contributo minimo per Paese terzo o mercato del Paese terzo inferiore a 250.000 euro o a 500.000 euro, nel caso in cui il progetto sia destinato ad un solo Paese terzo. In deroga alle disposizioni dell’articolo 2 del decreto direttoriale del 10 giugno 2019 i soggetti partecipanti possono prevedere un contributo minimo per Paese terzo inferiore a 15.000 euro e le spese effettuate sono riconosciute anche se inferiori a 10.000 euro o a quanto previsto dalle regioni o province autonome con proprio avviso.
c) La variante può prevedere, in deroga a quanto previsto dall’articolo 15, comma 4 del decreto ministeriale del 4 aprile 2019, l’eliminazione di un Paese target, fatte salve le spese già sostenute al momento della presentazione di tale richiesta.
d) La variante non può modificare le condizioni di ammissibilità dei progetti previste dal decreto ministeriale del 4 aprile 2019, ad eccezione di quella che riguarda l’importo minimo di contributo per Paese terzo o mercato del Paese terzo. Essa può, tuttavia, modificare le condizioni che abbiano determinato il punteggio di priorità senza incidere sulle graduatorie approvate dalle Autorità competenti.
B) La variazione straordinaria
a) Questa variazione che prevede la modifica di uno o più Paesi target, consiste nello spostamento, parziale o totale, delle risorse ad esso o ad essi destinate verso gli altri Paesi target ai quali il progetto di promozione approvato è destinato. Non è consentito alcuno spostamento di risorse verso altri Paesi terzi non indicati nella domanda di contributo. La variazione straordinaria può essere richiesta dai soggetti beneficiari entro il 15 dicembre 2020. Le Autorità competenti autorizzano le modifiche entro 60 giorni dalla ricezione.
b) Nello spostamento di risorse tra Paesi, è facoltà del soggetto beneficiario proporre attività diverse rispetto a quelle approvate nel rispetto di certe condizioni:
– Le organizzazioni professionali, le organizzazioni di produttori di vino, le associazioni interprofessionali, i consorzi di tutela e i produttori di vino possono richiedere lo spostamento di risorse esclusivamente verso eventuali Paesi terzi in cui, secondo il progetto di promozione approvato, erano già programmate iniziative.
– Nel caso di associazioni temporanee di impresa, i consorzi, le associazioni, le federazioni, le società cooperative e le reti di imprese, i soggetti partecipanti possono richiedere lo spostamento di risorse esclusivamente verso altri Paesi target dove avevano già programmato lo svolgimento di attività promozionali. Non è consentito alcuno spostamento di risorse verso altri Paesi terzi non indicati nella domanda di contributo da parte di ciascun soggetto partecipante.
– Qualora lo spostamento di risorse sia parziale, esclusivamente per l’annualità 2019/2020, il contributo minimo ammissibile può essere inferiore a 250.000,00 euro per Paese terzo o mercato del Paese terzo o 500.000,00 nel caso in cui il progetto sia rivolto solo a un Paese terzo. Non si applica, altresì l’importo minimo di 15.000,00 euro per soggetto partecipante e le spese effettuate sono riconosciute anche se inferiori a 10.000,00 euro o a quanto previsto dalle regioni o province autonome con proprio avviso.
– La variazione straordinaria non può modificare l’importo complessivo del contributo ammesso e la percentuale di contribuzione richiesta con la domanda di sostegno.
– La variazione straordinaria non può modificare le condizioni di ammissibilità dei progetti di promozione ad eccezione di quelli che riguardano l’importo minimo di contributo. Tali variazioni possono tuttavia modificare le condizioni che hanno determinato il punteggio di priorità senza incidere sulle graduatorie approvate dalle Autorità competenti.
C) Le disposizioni applicabili ai due tipi di modifiche
a) Il soggetto beneficiario può richiedere la variante in riduzione oppure la variazione straordinaria.
b) La variante in riduzione e la variazione straordinaria non rilevano ai fini della determinazione del numero massimo di varianti previsto dall’articolo 15 1 b) del decreto del 4 aprile 2019 (massimo una variante superiore al 20% per ciascun anno finanziario comunitario che un soggetto beneficiario può presentare). Con decreto del direttore generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica, verranno definite il numero massimo di varianti al progetto che possono essere presentate. Tale provvedimento fornirà, inoltre, indicazioni relativamente a nuove voci di costo e la rivisitazione di alcuni massimali di spesa inizialmente previsti.
c) Le varianti che prevedono una modifica degli importi delle singole azioni del progetto in ciascun Paese terzo destinatario superiore al 20% sono presentate, opportunamente motivate, a ciascuna autorità competente, almeno 15 giorni prima della realizzazione (e non 45 giorni come previsto dall’articolo 15 1b del decreto del 14 aprile 2019). Ciascuna autorità competente, se del caso, le autorizza entro 60 giorni dalla ricezione, comunicandolo al beneficiario e ad Agea.
d) Nel corso di esecuzione dei progetti di promozione presentati da un’associazione temporanea di impresa, di consorzi, associazioni, federazioni, società cooperative e di rete di impresa, qualora un soggetto partecipante non riesca ad impiegare il contributo richiesto e approvato, è data la facoltà agli altri soggetti partecipanti di impiegare tali fondi non utilizzati, nel rispetto del limite di contributo massimo di cui all’articolo 9 1f) del decreto del 4 aprile 2019 e dell’articolo 5, comma 4 del decreto direttoriale del 30 maggio 2019 n. 38781.
II. Proroga di alcuni termini
a) Esclusivamente per l’annualità 2019/2020, Agea stipula i contratti con i soggetti beneficiari individuati dalle Autorità competenti entro il 31 agosto 2020.
b) Per l’annualità 2019/2020, le attività di promozione, per i soggetti beneficiari che abbiano richiesto il pagamento anticipato del contributo, possono essere realizzate entro il 31 marzo 2021. Le domande finali di pagamento dei saldi dell’annualità 2019/2020 sono presentate ad Agea entro il 31 maggio 2021.
c) Esclusivamente per l’annualità 2020/2021 il Ministero emana il proprio avviso entro il 30 settembre 2020. Agea stipula i contratti con i soggetti beneficiari individuati dalle Autorità competenti entro il 31 marzo 2021 e le attività sono effettuate a decorrere dal 1° aprile 2021. Qualora i beneficiari del contributo non chiedano il pagamento anticipato, le attività sono effettuate entro il 30 agosto 2021. Qualora i beneficiari chiedano il pagamento anticipato, le attività sono effettuate entro il 31 dicembre 2021.
d) A partire dall’annualità 2020/2021 anche le variazioni pari o inferiori al 20% degli importi delle singole azioni previste dal progetto in ciascun Paese terzo, devono essere comunicate a ciascuna autorità competente e ad Agea prima della loro realizzazione.
III. Ottemperanza al regolamento di esecuzione (UE) 2020/132 della Commissione
a) Per la durata in vigore di questo regolamento, a partire dall’annualità 2020/2021, l’importo del contributo a valere sui fondi europei è pari, al massimo al 60% delle spese sostenute per realizzare il progetto.
b) Per la durata in vigore di questo regolamento, a partire dall’annualità 2020/2021, nel caso in cui il soggetto beneficiario usufruisca di un ulteriore aiuto con fondi non comunitari, fino a un massimo del 30% delle spese sostenute, l’ammontare complessivo del contributo erogato con fondi europei e con l’integrazione nazionale o regionale non supera il 90% delle spese sostenute per realizzare il progetto
c) Per la durata in vigore di questo regolamento, a partire dall’annualità 2020/2021, per il criterio di priorità relativo alla percentuale di contribuzione pubblica richiesta dal soggetto proponente, una percentuale inferiore al 60% sostituisce la percentuale inferiore al 50% (art 11 c. del decreto del 4 aprile 2019).
d) Per la durata in vigore di questo regolamento, in deroga al 25% previsto dal decreto del 4 aprile 2019 articolo 5 c), la quota di finanziamento pro capite, in relazione ai progetti multiregionali, da parte di Ministero e Regioni non supera il 30% dell’importo del progetto presentato.
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