Emanata la circolare dell’Ispettorato Centrale della Tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), riguardante l’interpretazione del concetto di “accordo quadro” (articolo 2, comma 1, lettera a del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198).
Nella nota del Dicastero si precisa che l’accordo quadro non deve intendersi automaticamente un contratto di cessione con consegna pattuita su base periodica. Infatti, perché il contratto sia effettivamente periodico, ogni singola prestazione è distinta ed autonoma rispetto alle altre, anche sotto il profilo temporale. Di conseguenza, tra una prestazione e l’altra deve intercorrere un certo lasso di tempo, esplicitamente convenuto tra le parti all’interno dell’accordo quadro.
Caso diverso è quello del contratto di vendita a consegne ripartite, caratterizzato, invece, dall’unicità della prestazione che viene, però, realizzata in più momenti esecutivi.
Affinché l’accordo quadro costituisca “contratto di cessione con consegna pattuita su base periodica”, è necessario, pertanto, che presenti, quale elemento essenziale esplicitamente convenuto tra le parti, il periodo di consegna. Ciò anche al fine di individuare le modalità di pagamento, sempre nel rispetto dei limiti temporali individuati dalla normativa in esame.
Modello di accordo quadro
Infine, vi informiamo che, al fine di aiutare le imprese nel conformarsi alle nuove disposizioni in materia di pratiche sleali, Unione Italiana Vini lavora a un modello di accordo quadro che possa agevolare le transazioni commerciali nell’ambito della filiera e che sarà reso disponibile nei prossimi giorni.
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