In una nota del 10 marzo 2021 il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha precisato la condotta da adottare da parte degli Organismi di Controllo riguardo al superamento della soglia numerica prevista per i residui d’acido fosforoso e/o d’acido etilfosfonico dal DM n° 7264 del 10 luglio 2020 che modifica il DM n. 309 del 13 gennaio 2011. Per l’acido fosforoso, la soglia numerica è fissata a 0,05 mg/kg per le colture erbacee e i prodotti trasformati in considerazione delle variazioni del tenore di residui di acido fosforoso determinate dalle operazioni di trasformazione e/o miscelazione con deroga fino al 31 dicembre 2022 che innalza tale soglia a 1 mg/kg. Per i prodotti biologici vitivinicoli trasformati, la soglia per l’acido etilfosfonico è stata fissata a 0,01 mg/kg con una deroga che innalza la soglia a 0,05 mg/kg fino alla data del 31 dicembre 2022.
La violazione dei limiti di pesticidi ed acido fosforoso/etilfosfonico determina l’adozione da parte dell’organismo di controllo di misure per le non conformità nei confronti degli operatori biologici. L’articolo 4 del DM n. 15962 del 20 dicembre 2013 “Disposizioni per l’adozione di un elenco di ”non conformità” riguardanti la qualificazione biologica dei prodotti e le corrispondenti misure che gli Organismi di Controllo devono applicare agli operatori ai sensi del Reg (CE) n. 889/2008” prevede che questa situazione costituisce un’irregolarità per la quale è prevista come misura la soppressione del riferimento al termine biologico. L’articolo 10 dello stesso DM “Soppressione cautelativa” prevede che: “L’Organismo di Controllo, in ottemperanza all’art. 91 paragrafo 2 del Reg (CE) 889/2008, è tenuto a prevedere la soppressione cautelativa delle indicazione biologiche ed il termine entro cui l’operatore invia le osservazioni volte a chiarire i dubbi e le circostanze che hanno determinato la misura”. L’articolo 91.2 di tale regolamento prevede: “Se l’autorità o l’organismo di controllo ha fondati sospetti che un operatore intenda immettere sul mercato un prodotto non conforme alle norme di produzione biologica, recante tuttavia un riferimento al metodo di produzione biologico, l’autorità o l’organismo di controllo può esigere, in via provvisoria, l’operatore non commercializzi il prodotto con tale riferimento per un periodo stabilito dall’autorità o dall’organismo di controllo. Prima di prendere tale decisione, l’autorità o l’organismo di controllo invita l’operatore a formulare osservazioni [..]”.
La nota ministeriale chiarisce che dal combinato disposto dell’articolo 10 del DM 15962 e dell’articolo 91.2 del Reg n. 889/22008 si evince che l’organismo di controllo debba prevedere tra le proprie procedure la possibilità di applicazione della soppressione cautelativa. Lo stesso organismo ha altresì facoltà di esigere in via provvisoria, che l’operatore non commercializzi il prodotto con riferimento al metodo biologico. Le suddette procedure non prevedono automatismi nell’applicazione della soppressione cautelativa in presenza di residui, in quanto l’organismo di controllo può esigere che in via provvisoria l’operatore non commercializzi il prodotto come biologico per un determinato lasso di tempo, solo nel caso in cui il sospetto di non conformità sia fondato, fatta salva l’obbligatorietà dell’indagine anche in presenza di residui inferiori alla soglia.
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