La sentenza dell’OMC del 2 ottobre 2019 ha autorizzato gli Stati Uniti ad applicare nei confronti di alcuni paesi dell’UE (Francia, Germania, Spagna e Regno Unito) determinate tariffe compensatorie, fino ad un massimo di 7,5 miliardi di USD all’anno di valore dei prodotti importati dall’UE, per i danni subiti in quanto i sussidi europei ad Airbus hanno causato perdite di quote di mercato in tutto il mondo per la Boeing.
Il 18 ottobre 2019, gli Stati Uniti hanno imposto una tassa ad valorem del 25% sulle bottiglie di vino tranquillo esportate da questi paesi verso gli Stati Uniti. L’aumento delle tasse all’esportazione ha avuto un effetto molto negativo, soprattutto per i vini della fascia medio-bassa che, in termini assoluti, sono maggiormente penalizzati da un aumento del 25 % del dazio all’importazione rispetto ai vini più cari, che sono acquistati da intenditori per i quali l’aumento del prezzo non agisce come deterrente. I vini dell’Unione sono in concorrenza sul mercato statunitense con quelli di altre origini, quali l’America del Sud, l’Australia o il Sudafrica.
Per far fronte a questa situazione, la Commissione europea ha predisposto tre regolamenti che derogano per il settore del vino alla normativa europea in materia di misure di sostegno per la promozione nei paesi terzi.
1) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/132 della Commissione del 30 gennaio 2020 che stabilisce una misura di emergenza sotto forma di deroga all’articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contributo dell’Unione alla misura di promozione nel settore vitivinicolo.
Per aiutare gli operatori a rispondere alle attuali circostanze eccezionali sui mercati di esportazione mondiali conseguenti al regime di dazi all’importazione imposto dagli USA e affrontare questa situazione imprevedibile e precaria, il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/132 permette maggiore flessibilità nell’attuazione della misura di promozione nei paesi terzi del regolamento (UE) n. 1308/2013. A titolo di misura eccezionale, stabilisce una deroga all’articolo 45, paragrafo 3, di tale regolamento e aumenta temporaneamente il contributo massimo dell’Unione alle azioni di promozione portandolo dal 50 % al 60 % della spesa ammissibile.
Il Regolamento si applica alla promozione di tutte le categorie di vino menzionate nell’allegato VII, parte II del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Il Regolamento si applica per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore.
2) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/133 della Commissione del 30 gennaio 2020 recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo.
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/133 prevede una deroga all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150. Gli Stati membri possono apportare, ogniqualvolta necessario nel corso di un determinato esercizio finanziario, modifiche ai rispettivi programmi nazionali di sostegno nel settore vitivinicolo per quanto riguarda la misura di promozione di cui all’articolo 45, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Il Regolamento si applica alla promozione di tutte le categorie di vino menzionate nell’allegato VII, parte II del regolamento (UE) n. 1308/2013.
3) Un Regolamento delegato che prevede una deroga all’articolo 4 del Regolamento delegato 2016/1149 riguardo alla durata massima dei 5 anni per gli aiuti finanziari accordati. Per il settore del vino sarà possibile andare al di là dei 5 anni per permettere ai beneficiari di rafforzare le loro azioni di promozione e consolidare la loro presenza in un determinato mercato.
Inoltre, con deroga alle disposizioni dell’articolo 53 (1) di questo stesso Regolamento, gli Stati Membri potranno autorizzare i beneficiari degli aiuti a cambiare paese terzo oppure mercato del paese terzo per un’operazione di promozione già autorizzata, anche se questo cambierà l’obiettivo iniziale dell’operazione.
I due regolamenti di esecuzione relativi alla misura Promozione paesi terzi del PNS sono stati pubblicati sulla GUUE in data 31 gennaio 2020. Il regolamento delegato è in corso di pubblicazione.
Allegati:
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/132 della Commissione del 30 gennaio 2020 che stabilisce una misura di emergenza sotto forma di deroga all’articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contributo dell’Unione alla misura di promozione nel settore vitivinicolo.
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/133 della Commissione del 30 gennaio 2020 recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo.
Regolamento delegato che prevede una deroga all’articolo 4 del Regolamento delegato 2016/1149 riguardo alla durata massima dei 5 anni per gli aiuti finanziari accordati.
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