Alla fine del 2019 la Duma russa ha adottato una nuova legge sulla produzione vitivinicola.
Mentre il progetto di legge era originariamente collegato solo ai produttori di vino russi, la versione finale che è stata adottata riguarda presumibilmente anche i prodotti importati.
La legge entrerà in vigore nel giugno 2020.
Secondo una prima analisi di UIV, la normativa appare penalizzante per il settore vitivinicolo italiano e per ottenere una revisione del testo di legge si rende necessario un intervento nazionale sulla questione.
L’Ambasciata Italiana in Russia, contattata al riguardo dal Ministero dello Sviluppo Economico, ha comunicato che il tema è stato sollevato ai massimi livelli: dal Ministro degli Esteri nel colloquio con il Ministro russo Manturov (nel corso della riunione in qualità di cochairs del Consiglio italo-russo di Cooperazione Economica e Finanziaria) e dalla Ministra delle Politiche Agricole Bellanova nel corso dell’incontro con l’omologo Patrushev.
La nostra Ambasciata sta, inoltre, prendendo contatto con le Amministrazioni competenti per chiarire l’ambito di applicazione della norma.
Il testo contiene diverse disposizioni che rappresentano gravi ostacoli all’importazione di vino e prodotti a base di vino nel territorio della Federazione russa, di seguito brevemente elencati:
Mancanza di protezione delle indicazioni geografiche dell’UE
– Non è chiaro se la protezione garantita dal sistema nazionale russo di protezione del vino mediante denominazione geografica e denominazione di origine di cui al capitolo 4 si applichi anche alle indicazioni geografiche importate;
– Il progetto comprende definizioni di prodotti denominati “Champagne russo”, Sherry, Madeira e Porto utilizzati in modo generico.
- Divieto di importazione di vino sfuso
La regola (art. 24.11) sembra vietare l’importazione di vino sfuso. Le esportazioni dell’UE di vino sfuso in Russia nel 2018 hanno rappresentato 25 milioni di euro.
- Divieto / incoerenza con le pratiche comuni di vinificazione ed etichettatura dell’UE
– La norma vieta le normali pratiche di produzione accettate nell’UE, come l’arricchimento e l’addolcimento dei vini.
– La norma istituisce un’indicazione obbligatoria di annata e varietà, che ai sensi delle norme OIV / UE sono menzioni volontarie. L’annata e l’origine devono essere indicate nella parte anteriore della confezione con una dimensione minima del carattere di 14 punti.
– Divergenze con le norme UE / OIV in merito alla classificazione degli spumanti in relazione al suo contenuto di zucchero.
I prodotti non conformi saranno considerati contraffatti e soggetti al successivo ritiro dalla circolazione e all’ulteriore distruzione.
- Dequalificazione dei prodotti a base di vino
La norma impone un’etichettatura importante e obbligatoria di “PRODOTTO NON VINICOLO” per bevande a base di vino al di sotto del 22% circa, abbinata a una separazione fisica al dettaglio (artt. 23.3-26.5).
Queste disposizioni sono intese a compromettere e diminuire la reputazione e la qualità percepita dei prodotti a base di vino, come i prodotti vitivinicoli aromatizzati.
- Ispezioni e controllo della produzione degli impianti di produzione da parte di funzionari russi
Le norme istituiscono ispezioni e controllo della produzione da parte di funzionari russi nei nostri impianti di produzione, che fornirebbero alle autorità russe il potere arbitrario di decidere quali operatori possono esportare in Russia.
- Mancanza di coerenza con le regole tecniche EAEU per i vini
Le disposizioni di questo standard si sovrappongono e contraddicono altre leggi e normative nella regione EAEU, in particolare i regolamenti tecnici recentemente emanati dell’Unione economica euroasiatica sulla sicurezza dei prodotti alcolici.
La normativa non è stata fatta oggetto di notifica all’Organizzazione Mondiale del Commercio.
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