- Nel dicembre 2014 la Russia ha introdotto una legislazione per i vini con indicazione geografica (IG), in base alla quale i vini fermi e frizzanti IG venivano tassati a un’aliquota fiscale inferiore;
- Nel gennaio 2017 le tasse sulle accise per i vini sono aumentate, allargando notevolmente il divario tra vini IG e non IG (14 vs 36 RUR per spumanti, 5 vs 18 RUR per vini fermi).
Per questo periodo, tutti i vini DOP / IGP importati nell’Unione europea sono stati tassati a un’aliquota di accisa inferiore, simile ai prodotti vitivinicoli locali.
- Nell’aprile 2017, il Ministero delle finanze russo ha informato che le aliquote di accisa per i vini IG si applicano solo ai vini russi.
Pertanto, i vini importati sono stati tassati dalle aliquote previste per i vini senza IG, vale a dire aliquote doppie/triple rispetto a quelle IG.
Unione Italiana Vini ha sollevato le sue preoccupazioni su questa interpretazione, sostenendo che non solo non era giuridicamente giustificata, ma rappresentava una chiara discriminazione e violazione delle norme dell’OMC.
Dal 2017 la Commissione e l’Ambasciata d’Italia a Mosca sono state attive per rivendicare la rimozione di tale discriminazione in tutte le loro dichiarazioni nei confronti delle autorità russe.
Abbiamo appreso che il governo russo ha recentemente introdotto emendamenti al codice fiscale, dichiarando pari aliquote di accisa per i vini importati e locali, come segue:
Questa modifica è già in applicazione e determina la fine della discriminazione tra vini nazionali e vini importati, anche se le autorità russe hanno allineato le categorie all’aliquota di accisa più elevata.
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