A seguito dell’adozione della nuova Legge 345 (in allegato, nella versione inglese, la nuova norma e le leggi 171 e 468 come da questa modificate), si è tenuto la scorsa settimana un incontro tra la Commissione DG AGRI, rappresentata dal DG Clarke, e il Ministero russo dell’Agricoltura, rappresentato a livello Vice Direttore, cui sono state associate le Ambasciate a Mosca degli Stati Membri (hanno partecipato Francia, Spagna, Portogallo, Germania, Grecia, Bulgaria, Slovenia e Croazia).
Di seguito un resoconto dei principali punti emersi, incentrati sulla considerazione da parte russa che la Legge 345 non introdurrebbe novità sostanziali rispetto all’impianto già delineato dalla Legge Federale 468, perseguendo piuttosto lo scopo di adeguare tutta la normativa del settore a quest’ultima:
- La Commissione europea ha chiesto alla controparte russa di posticipare l’applicazione della Legge Federale 345-FZ di qualche mese per permettere agli operatori del settore di adeguarsi alle nuove prescrizioni. Su questo punto, è stata registrata una piccola apertura da parte russa che ha manifestato una disponibilità di massima a valutare la possibilità di concedere un periodo transitorio. Contestualmente, e’ stato tuttavia indicato che, dal momento che la nuova legge non apporta innovazioni rispetto alla regolamentazione introdotta dalla Legge 468 e che quest’ultima e’ stata adottata a dicembre 2019 e prevede già un periodo transitorio di 6 mesi, gli esportatori europei avrebbero già avuto, nell’ottica russa, tutto il tempo necessario per allinearsi alle nuove prescrizioni.
- Analogamente, la mancata notifica della nuova norma al WTO origina dal fatto che la Legge 345 non introdurrebbe una nuova regolamentazione e pertanto non sarebbe suscettibile di impattare sul commercio. Su posizioni opposte la Commissione, che ha fermamente ribadito l’obbligo di notifica al WTO.
- Secondo il Ministero dell’Agricoltura russo la Legge 345 non avrebbe apportato novità neanche sul sistema di etichettatura pertanto, ove si rispettino i requisiti prescritti e si sia già in possesso della dichiarazione di conformità ai sensi della Legge 468, non ci sarebbero ulteriori cambiamenti da apportare ai prodotti importati, né nuove certificazioni da acquisire.
- Sulla connessa questione delle indicazioni geografiche, la controparte russa ha affermato che la Legge 468 prevede prescrizioni rivolte unicamente ai produttori nazionali (peraltro specificando che i marchi IGP e DOP sono regolamentati nella legislazione sulla protezione della proprietà intellettuale e non nella legge sul vino).
- Non è stata tuttavia fornita una risposta puntuale sulla necessità o meno di cambiare le attuali etichette sui prodotti importati, né sulla possibilità di usare o meno le indicazioni geografiche.
- Il Ministero russo ha negato che la Legge 345 stabilisca una prevalenza della normativa nazionale russa sul diritto internazionale (e quindi sulle regole del WTO, dell’OIV e dell’UEE).
- Dietro richiesta della DG AGRI, la controparte russa ha mostrato una qualche apertura sulla possibilita’ di valutare eventuali emendamenti alla nuova legge, al contempo ricordando che la prossima sessione utile della Duma non si presenterà prima di ottobre.
- Circa la questione delle ispezioni delle cantine, la controparte russa ha invitato a proseguire il dialogo con il competente Servizio Federale. Nei giorni scorsi, si è infatti svolto un incontro tra DG AGRI della Commissione europea e il Servizio Federale per il controllo veterinario e fitosanitario della Federazione Russa, cui questa Ambasciata ha partecipato in qualità di osservatore insieme agli altri Stati Membri destinatari della lettera del Rosselkhoznadzor dello scorso febbraio, segnatamente Francia, Spagna e Portogallo.
Il Capo del Rosselkhoznadzor ha confermato la ferma intenzione di proseguire nell’implementazione dei controlli sul territorio dei Paesi esportatori, eventualmente anche sotto forma di video-ispezioni (come già accade, ha ricordato, per altri materiali da esportazione, quali quelli vivaistici e delle sementi), sulla base delle precise prescrizioni contenute negli art. da 19 a 25 della Legge Federale 468. Tutti gli Stati esportatori di vino, nessuno escluso, saranno quindi sottoposti a tali ispezioni, i cui costi saranno a carico della Federazione. Il DG AGRI Clarke ha replicato che tali controlli non sono giustificati, considerando che il vino non è un prodotto ad alto rischio, e rappresentano quindi misure protezionistiche distorsive del commercio e contrarie agli standard del WTO e dell’OIV.
Vale la pena di sottolineare che il Rosselkhoznadzor si è detto incompetente a discutere dell’opportunità o meno di questi controlli, in quanto mero esecutore della legge, indicando nel Ministero dell’Agricoltura l’ente competente per tale valutazione.
Infine, secondo la controparte russa, l’adozione della lingua russa tra le lingue di lavoro dell’OIV permetterà da un lato alla Federazione di adeguarsi ancora di più agli standard dell’organizzazione e dall’altro ai membri della stessa di comprendere meglio la legislazione russa.
Entrambe le parti si sono infine dette pronte a proseguire i contatti, lasciando aperto un canale di dialogo, e la controparte russa ha invitato la DG AGRI a inviare commenti e richieste puntuali, nonché una lista con le presunte criticità rilevate, dicendosi disponibile a rispondere per iscritto.
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