Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 22 maggio 2021 è stata pubblicata la legge 21 maggio 2021, n. 71, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare.
In particolare, nel corso dell’esame da parte della Camera dei deputati, sono stati aggiunti al testo iniziale del provvedimento due nuovi articoli, in seguito confermati dal Senato.
L’articolo 1-bis apporta ulteriori modifiche al D.lgs. 2 febbraio 2021, n. 27, già modificato dall’articolo 1 del provvedimento, al fine di consentire l’applicazione dell’art. 223 delle disposizioni attuative del codice di procedura penale1, in materia di analisi di campioni e garanzie per l’interessato, anche alle procedure di controperizia e controversia disciplinate dal provvedimento (artt. 7 e 8).
La suddetta disposizione stabilisce che, nel caso in cui si debbano svolgere analisi di campioni non ripetibili, sia consentito all’interessato o a persona di sua fiducia appositamente designata di presenziare alle analisi (comma 1), e che l’interessato e il suo difensore abbiano diritto di assistere personalmente alla revisione delle analisi nel caso in cui questa sia prevista (comma 2).
In entrambi i casi, è ammessa l’assistenza da parte di un consulente tecnico ed è previsto che ai partecipanti spettino i poteri di cui all’art. 230 del codice di procedura penale in ordine all’attività dei consulenti tecnici. La disposizione prevede, infine, che i verbali delle analisi non ripetibili e i verbali di revisione delle analisi siano raccolti nel fascicolo per il dibattimento – e siano, dunque, utilizzabili – soltanto a condizione che siano state assicurate le garanzie di cui sopra (comma 3).
Nella sua originaria formulazione, tuttavia, il D.lgs. 27/2021 aveva previsto:
– che le disposizioni di cui all’articolo 223 non si applicassero ai campioni raccolti in un’unica aliquota ai sensi dell’articolo 7, comma 2;
– che le procedure di controversia di cui all’articolo 8 sostituissero quelle stabilite dall’articolo 223 nei settori di cui all’art. 2, comma 1, del provvedimento (alimenti e sicurezza alimentare, mangimi e sicurezza dei mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale, benessere degli animali, immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari e pesticidi).
In entrambi i casi, dunque, a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 1-bis, torna a essere applicabile lo specifico regime previsto dall’articolo 223 del D.lgs. 271/1989, che appare maggiormente garantista della posizione di chi è assoggettato a controllo.
Il nuovo articolo 1-ter, lett. a), invece, modifica profondamente l’istituto della diffida in materia agroalimentare di cui all’art. 1, comma 3, del D.L. 91/2014.
La disposizione prevede innanzitutto che la diffida si applichi alle “violazioni delle norme in materia agroalimentare e di sicurezza alimentare”, superando definitivamente l’interpretazione restrittiva formalizzata dal Ministero della Salute in una circolare del 2015, con cui, nel silenzio della legge, era stata esclusa l’applicabilità della diffida nel caso di violazioni di disposizioni poste a tutela della sicurezza alimentare e, più in generale, della salute umana2.
Le altre modifiche, tuttavia, segnano un arretramento rispetto alla disciplina della diffida recentemente introdotta con il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (cd. “decreto semplificazioni”).
Rispetto al testo previgente, in particolare:
– il termine per sanare le violazioni è ridotto a 30 giorni (precedentemente era “fino a 90”);
– non è più prevista la possibilità di sanare la violazione presentando specifici impegni né tramite comunicazione al consumatore;
– la diffida torna a essere applicabile esclusivamente alla prima violazione;
– viene previsto che i termini concessi per adempiere alla diffida siano sospensivi dei termini previsti per la notificazione della violazione;
– è espressamente stabilito che la diffida non si applica nel caso in cui i prodotti siano stati già immessi in commercio, anche solo in parte.
Per il profilo riguardante l’individuazione della “prima violazione”, si ritiene che tornino applicabili gli indirizzi di cui alla circ. ICQRF n. 1377 del 21 agosto 2014, con cui era stato precisato che: “ai fini dell’individuazione della “prima volta” occorre fare riferimento alla violazione della medesima disposizione. Pertanto, le violazioni di disposizioni diverse dovranno essere oggetto di autonoma diffida se ognuna di esse risulta accertata per la prima volta. Qualora si dovessero accertare successive violazioni alla fattispecie già oggetto di diffida, le stesse dovranno essere contestate non essendo più diffidabili. In assenza di precisazioni al riguardo nel testo della norma e tenuto conto degli ordinari termini di prescrizione in tema di sanzioni amministrative, si ritiene che la preclusione all’applicazione di una nuova diffida per la medesima violazione è comunque limitata all’accertamento infra quinquennale delle stesse”.
Infine, la disposizione di cui alla lettera b) del nuovo articolo 1-ter interviene sulla disciplina del pagamento in misura ridotta in materia agroalimentare, di cui all’art. 1, comma 4, del D.L. 91/2014, prevedendo che lo stesso sia consentito anche nel caso di violazioni per le quali la sanzione amministrativa pecuniaria sia accompagnata da un’ulteriore sanzione.
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