È stata pubblicata nella 2020 Gazzetta ufficiale del 14 settembre la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale. L’articolo 43 4 bis di questa legge prevede: ” Per le colture arboree ubicate su terreni di origine vulcanica, in caso di superamento dei limiti di acido fosforoso stabiliti dalla normativa vigente in materia di produzione con metodo biologico, qualora a seguito degli opportuni accertamenti da parte dell’organismo di controllo la contaminazione sia attribuibile alla natura del suolo, non si applica il provvedimento di soppressione delle indicazioni biologiche. Entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, possono essere stabilite specifiche soglie di presenza di acido fosforoso per i prodotti coltivati nelle predette aree”.
Sembra che all’origine di questa disposizione esista il problema specifico della frutta a guscio. Tuttavia, visto il carattere generale del testo, è necessario aspettare la pubblicazione del decreto per avere certezza dell’ambito preciso di applicazione.
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