Unione Italiana Vini ha chiesto alla Commissione Europea chiarimenti in merito alla produzione ed etichettatura dei vini dealcolizzati e parzialmente dealcolizzati.
In merito all’etichettatura, la Commissione ha precisato che non attuerà, al momento, norme di diritto derivato sui vini dealcolizzati. In linea con il regolamento (UE) 2021/2117, l’etichetta dei vini parzialmente dealcolizzati e totalmente dealcolizzati dovrà specificare la categoria di vino accompagnata, rispettivamente, dalle diciture: “parzialmente dealcolizzato” e “dealcolizzato”. Le altre norme in materia di etichettatura (di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 e al regolamento delegato (UE) 2019/33) restano valide e si applicano ai prodotti vitivinicoli dealcolizzati. Sarà, pertanto, possibile apporre in etichetta indicazioni quali l’annata o il nome della varietà, se sono soddisfatte le condizioni applicabili per tali indicazioni.
In merito alla possibilità da parte degli operatori del settore vitivinicolo di utilizzare in etichetta altre denominazioni di vendita (ad es. vino senz’alcool, alcohol-free wine in inglese, alkhoholfreier Wein in tedesco), la Commissione ha precisato che l’OCM non prevede denominazioni di vendita diverse da “parzialmente dealcolizzato” e “dealcolizzato”. Pertanto, non sono consentite altre denominazioni. La Commissione ha, inoltre, precisato che non ha potere di elaborare norme di diritto derivato al riguardo.
In merito alle pratiche enologiche, la Commissione ha ribadito che sono consentite esclusivamente quelle attualmente previste dalla vigente normativa dell’UE (regolamento (UE) n. 1308/2013 e regolamento delegato 2019/934). Tuttavia, sulla possibilità di effettuare alcune pratiche, come la dolcificazione, anche su un prodotto dealcolizzato o parzialmente dealcolizzato, la Commissione ha chiarito che la questione sarà oggetto di discussione con i rappresentanti degli Stati membri in sede di gruppo di esperti per i mercati agricoli.
La nuova normativa non esclude la possibilità di dealcolizzare i prodotti vitivinicoli che contengano, prima della dealcolizzazione, una certa quantità di zuccheri non fermentati, purché tali prodotti vitivinicoli di base soddisfino i requisiti applicabili alla loro categoria. Quindi, è possibile produrre un vino dolce o amabile (senza arricchimento) bloccando la fermentazione. Se tale vino è successivamente dealcolizzato, gli zuccheri naturali che permangono possono controbilanciare l’aumento di acidità derivante dalla dealcolizzazione.
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